Art. 38.
(Attività deviate).

      1. Nessuna attività comunque idonea per la sicurezza della Repubblica può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.
      2. Il personale addetto agli organismi informativi che utilizza i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che esercita i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto

 

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profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela gli organismi informativi sono deputati, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli organismi informativi, è stata da essi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aggravata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.